
(AdnKronos) - (Adnkronos) - Pertanto, la merce – che già si trovava nel territorio italiano, veniva ceduta, molto spesso solo cartolarmente, in regime di reverse charge (cioè in sospensione d’imposta), a un’azienda comunitaria, la quale rivendeva (sempre in reverse charge e sempre solo mediante trasferimenti meramente cartolari) alla società “cartiera” italiana. Quest’ultima cedeva ulteriormente la merce (questa volta con IVA e “sottocosto”) a una o più società “filtro”, le quali – infine – la rivendevano al beneficiario finale della frode. Da tale circuito, consegue che la “cartiera” (o “missing trader”), nel breve volgere di pochi mesi, matura un ingente debito IVA (quella riscossa nel momento della cessione alle società “filtro”) che però non versa; la sede della società viene, quindi, dapprima trasferita in una grande metropoli (Roma o Milano) e, conclusivamente, allocata all’estero dove viene “rottamata” lasciando dietro di sé un cospicuo debito tributario non più esigibile e l’impossibilità di dichiararne il fallimento. Le varianti al sistema classico prevedono l’interposizione di più “conduit”, sedenti anche in Paesi differenti, e l’ingegnosa eliminazione della figura della “cartiera”, sostituita da un “filtro”: la società italiana che acquista dalla “conduit” comunitaria neutralizza il rilevante debito IVA che andrà a maturare con un articolato intreccio di operazioni (questa volta oggettivamente inesistenti) con altre due società (entrambe “cartiere”) che si pongo al di fuori del circuito proprio della frode carosello e, perciò, non immediatamente riconducibile alla frode stessa.
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