
Roma, 9 gen. (AdnKronos) - La cessione di carburante effettuata dalla società petrolifera al trader e la contestuale cessione effettuata da quest’ultimo a favore dell’armatore sono non imponibili ai fini Iva ai sensi dall’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972, coerentemente con la nuova normativa doganale e alla luce del recente orientamento della giurisprudenza europea. Questo è il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi che detta le regole Iva sul cosiddetto bunkeraggio. Quando una nave necessita di carburante, l’armatore contatta un intermediario, indicandogli la nave, la quantità (approssimativa) di carburante necessario e il porto (o eventualmente i porti) in cui la nave sarà ormeggiata e disponibile per il rifornimento. L’intermediario sceglie, a sua volta, un fornitore ed effettua un ordine di carburante da consegnare a bordo della nave. Nell’ambito di questa operazione si verificano due distinti e contestuali trasferimenti di proprietà del carburante: il primo, a favore dell’intermediario, e il secondo da parte dell’intermediario all’armatore, con consegna diretta effettuata dalla compagnia petrolifera direttamente nel serbatoio della nave.
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