
(Adnkronos) - “Oltre ad essere contraddetta dagli elementi direttamente risultanti dalla sentenza di primo grado, la argomentazione del Pg, come correttamente osservato dalla difesa, sconta inoltre una intrinseca ed insanabile contraddittorietà – sottolineano i giudici di piazza Cavour - dal momento che la pubblica accusa finisce per ritenere il giovane Aleotti in grado di partecipare attivamente e consapevolmente alla attività di riciclaggio ma, nel contempo, non in grado di rendersi conto della valenza della sottoscrizione dei bilanci artefatti con l’inserimento di fatture false e, dunque, della realizzazione, in tal modo, della condotta integrante il reato ‘presupposto’”. I supremi giudici segnalano inoltre “la sostanziale irrilevanza della intercettazione telefonica relativa alla conversazione di Lucia Aleotti con la madre del 4 marzo 2009 il cui contenuto non dimostra alcuna attività specifica della Aleotti nel sistema di riciclaggio” così come “la genericità delle conversazioni intercettate e richiamate dal Tribunale per inferirne un ruolo ‘attivo’ dei due figli nelle politiche aziendali”.
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