Divieto di utilizzo dell'acqua in zona aeroporto a Olbia

OLBIA. Il sindaco di Olbia, visti i risultati dei prelievi dei campioni dell'acqua nei punti previsti in zona aeroporto ha ordinato, tramite specifica ordinanza, il divieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a nuova disposizione. Ecco il documento licenziato dal comune:



OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente relativa al divieto di utilizzo ai fini
alimentari dell'acqua erogata presso la zona Aeroporto.

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 05.08.2021 dall'A.T.S. Sardegna ASSL
Olbia, Dipartimento di Prevenzione Zona nord sc, Sevizio Igiene Alimenti e Nutrizione, acquisita al
n. 87070 del protocollo generale dell'Ente in data 06.08.2021, con la quale si evidenzia che con
nota n° 21-001814 del 29.07.2021 sono pervenuti gli esiti delle analisi effettuate dall'ARPAS di
Sassari sulle acque prelevate in data 28.07.2021, nel Comune di Olbia;

CONSIDERATO che dal referto della nota n° 21-001814 del 29.07.2021, si evince la NON
rispondenza delle acque nel punto di consegna della rete presso l'utenza:
- SSROL1- Rub. Rotatoria Aeroporto Aeroporto – Olbia per superamento del valore di parametro
di Cloriti (valore rilevato: 950 μg/l);

EFFETTUATA la valutazione del rischio da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione della ASSL Olbia con la quale esprime il giudizio sanitario di acqua
non idonea al consumo umano;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che fino all'avvenuto ripristino
della qualità dell'acqua, attraverso un nuovo controllo analitico per la riformulazione del giudizio
di idoneità d'uso, l'acqua di cui trattasi è da considerarsi NON idonea come bevanda e per
l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre,
bevande, etc.), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene
della persona e della casa;

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"
secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate,
destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne,
in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. (Provvedimenti e limitazioni dell'uso);


Ordinanza del Sindaco N. 50 del 06/08/2021
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VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella località Aeroporto di Olbia,
in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando
l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc.), mentre è consentito l'utilizzo per il
lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa (Provvedimenti
concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

1. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASSL Olbia dell'avvenuto
ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'ATS Sardegna ASSL Olbia;
- Alla GEASAR;
- Al Comando Vigili del Fuoco – Distaccamento aeroportuale di Olbia (Costa Smeralda);
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo
Pretorio on line.
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento all'Albo Pretorio on line de
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